Relatori:
Angelo Corsini - Albiqual + Claudio Guasco – C.N.P.I
La Dichiarazione di Conformità è un documento obbligatorio che può essere redatto esclusivamente dal responsabile tecnico di impresa abilitata, in possesso di specifici requisiti.
È uno strumento “biunivocamente potente”:
nessun professionista può firmare una dichiarazione di conformità se non è un costruttore di impianti in possesso dei requisiti tecnico professionali;
l’unico responsabile della sicurezza dell’impianto che ha costruito, quantomeno al momento della consegna, è il costruttore dell’impianto stesso.
La Di.Co. è un atto pubblico obbligatorio attraverso il quale il costruttore DICHIARA che il suo operato è conforme alla regola dell’arte e di “aver controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge”.
Il rapporto di verifica, quindi, ancor prima di essere un allegato (più o meno obbligatorio) è parte integrante della DICHIARAZIONE resa dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. Per questo motivo la norma tecnica di riferimento (CEI 64-8) dedica un’intera parte (Parte 6) alle verifiche tecniche da eseguire.
Di tutt’altra specie e di tutt’altra origine, invece, sono le verifiche previste in merito al mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 o altre norme antincendio e quelle dal D.P.R. 462/01 che si riferiscono esclusivamente all’impianto di terra.
Entrambe sono OBBLIGATORIE per ogni datore di lavoro o titolari di attività come ad esempio gli Amministratori Condominiali, al fine di garantire la sicurezza degli impianti di cui sono responsabili.
Nessun progettista e nessuna impresa in possesso dei requisiti richiesti per l’installazione possono eseguire verifiche degli impianti di messa a terra, che, invece, sono prerogativa di organismi notificati che svolgono una funzione pubblica e quindi incompatibili col mondo dell’impiantistica elettrica.