L'Associazione ha la finalità di promuovere in senso ampio la cultura dell'uso razionale, efficiente e sicuro dell'energia elettrica. A tale scopo attua una serie di iniziative a livello nazionale ed internazionale per raggiungere tali obiettivi.
In particolare, l'Associazione: a) Fornisce informazione a tutti gli utenti su come adeguare i propri impianti per ottenere un uso sicuro dell'elettricità in ambiente residenziale e terziario, come attuarne la manutenzione necessaria, come promuovere l'uso sicuro ed efficiente dell'energia ed aumentare il comfort, creando un punto di riferimento valido per l'informazione di base del consumatore, mediante pubblicazioni o altri mezzi di informazione di massa; b) Svolge attività di formazione nei riguardi dei progettisti e installatori per valorizzare le loro professionalità in modo che sia favorita l'applicazione negli impianti civili e industriali delle più avanzate tecnologie; c) Favorisce l'utilizzo della certificazione dei prodotti e si attiva per la completa attuazione del sistema legislativo esistente, al fine di incentivare la tutela della sicurezza e dell'ambiente; d) Collabora con i soggetti del settore elettrico al fine di promuovere l'applicazione delle norme, incentivando il controllo volontario, l'adeguamento e la manutenzione degli impianti; e) Per la realizzazione dei suoi fini istituzionali, promuove studi, incontri, iniziative e rilascia attestazioni e pone in essere ogni altra iniziativa direttamente e/o in collaborazione con altri soggetti nazionali ed internazionali; f) Realizza pubblicazioni, materiale informativo e prodotti multimediali per lo sviluppo delle finalità di cui ai punti precedenti.
Per il conseguimento dei suoi scopi sociali, l'Associazione può aderire ad altri Enti tra cui società, associazioni e fondazioni nazionali ed internazionali, può compiere operazioni immobiliari e mobiliari e ogni altra azione opportuna al raggiungimento delle proprie finalità.
Possono essere Soci i soggetti privati e pubblici nazionali ed internazionali che condividano gli scopi dell'Associazione. I Soci dell'Associazione si distinguono in:
a) Soci Benemeriti b) Soci Effettivi c) Soci Ordinari; d) Soci Aderenti; e) Soci Istituzionali
E' competenza del Consiglio Direttivo deliberare in merito alle categorie di inquadramento dei soci all'atto dell'ammissione, come pure, su espressa richiesta del socio, l'eventuale trasferimento da una categoria all'altra nel corso del rapporto associativo. Tali delibere devono essere adottate a maggioranza dei voti spettanti ai consiglieri in carica.
Sono Soci Benemeriti i soggetti privati tra cui, tra l'altro, le associazioni e gli ordini professionali che intendono contribuire in modo particolarmente rilevante all'attività dell'Associazione e che, avendo presentato domanda siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo in tale categoria di Soci.
Sono Soci effettivi i soggetti privati tra cui, tra l'altro, le associazioni e gli ordini professionali che intendono contribuire in modo significativo all'attività dell'Associazione e che, avendo presentato domanda siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo in tale categoria di Soci.
Sono Soci Ordinari i soggetti privati tra cui, tra l'altro, le associazioni e gli ordini professionali che intendono contribuire all'attività dell'Associazione e che, avendo presentato domanda secondo le procedure previste dal presente Statuto, siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo in tale categoria di Soci.
Sono Soci Aderenti i soggetti privati e pubblici interessati al problema della sicurezza degli impianti che ne facciano domanda e ne ottengano l'adesione in base a delibera del Consiglio Direttivo.
Sono Soci Istituzionali i soggetti pubblici, tra cui, tra l’altro, i Ministeri e gli Enti di diritto pubblico, che condividendo la finalità della promozione della cultura dell'uso razionale, efficiente e sicuro dell'energia elettrica, intendono contribuire alla promozione delle attvità della Associazione ovvero a fornire il patrocinio per progetti specifici deliberati e approvati dal Consiglio Direttivo.
I soggetti di cui all'art. 4 che intendano divenire Soci devono presentare per iscritto domanda al Consiglio Direttivo che delibera in merito all'ammissione sulla base della coerenza delle finalità del soggetto richiedente con gli scopi sociali. Le deliberazioni circa l'ammissione e la categoria di inquadramento devono essere adottate a maggioranza dei voti spettanti ai consiglieri in carica e vengono comunicate al richiedente. L'ammissione diviene operante solo a seguito del versamento dell'ammontare della quota “una tantum" a fondo perduto ad eccezione dell’ammissione dei Soci Istituzionali per i quali non è previsto il versamento della quota “una tantum”. La presentazione delle domande comporta di per sé l'accettazione dello Statuto dell'Associazione.
All'atto dell'adesione i Soci versano all'Associazione una quota fissa "una tantum" che viene definita annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota una tantum per i Soci Aderenti non potrà essere superiore alla metà della quota una tantum deliberata per le altre categorie di Soci. Ai Soci Istituzionali non è richiesto alcun versamento a titolo di quota “una tantum” all’atto dell’adesione. Il Consiglio Direttivo annualmente determina l'ammontare delle spese di gestione e delle spese per attività e il conseguente ammontare dei contributi annui per le varie categorie di Soci come segue: Ciascun Socio Benemerito versa 3 quote sociali a titolo di contributo annuo. Ciascun Socio Effettivo versa 2 quote sociali a titolo di contributo annuo. Ciascun Socio Ordinario versa 1 quota sociale a titolo di contributo annuo. Il Consiglio Direttivo annualmente potrà deliberare di richiedere ai Soci Aderenti un contributo a sostegno della gestione dell’Associazione da calcolare in funzione delle capacità contributive dell’Associato e che non potrà comunque essere superiore al 20% di 1 quota sociale. I Soci Istituzionali non versano alcuna quota sociale a titolo di contributo annuo e contribuiscono liberamente al finanziamento di specifici progetti o, in generale, delle attività dell’Associazione.
I Soci dell'Associazione sono tenuti a: a) diffondere la conoscenza dell'Associazione; b) rispettare le norme statutarie; c) collaborare per il conseguimento degli scopi sociali; d) seguire le direttive sociali fissate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo; e) versare entro le date stabilite di ogni anno i contributi annui deliberati per le categorie di appartenenza come da art. 11; f) segnalare irregolarità, abusi e quant'altro dovesse rilevare nell'ambito delle attività d'interesse dell'Associazione; g) astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione.
Il rapporto di associazione decorre dalla data di ammissione e scade, salvi i rinnovi di cui al comma seguente, al 31 dicembre dell'anno successivo. Esso si intende a tutti gli effetti tacitamente rinnovato di due anni in due anni, salvo dichiarazione di recesso da comunicare, tramite lettera raccomandata, al Consiglio Direttivo almeno sei mesi prima della scadenza del biennio medesimo. Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 33. La qualifica di Socio non è trasferibile.
La qualità di associato si perde: a) per disdetta da parte del Socio; b) per recesso esercitato in base all'art. 33; c) per la perdita dei requisiti previsti per i Soci; d) per la decadenza dall'Associazione deliberata dal Collegio dei Probiviri così come previsto all'art. 30
E’ consentito alle aziende private che condividono la finalità della promozione della cultura dell'uso razionale, efficiente e sicuro dell'energia elettrica, di contribuire al finanziamento di specifici progetti approvati annualmente dal Consiglio Direttivo. Qualora i progetti rientrino nell’ambito di programmi finanziati o cofinanziati con risorse pubbliche nazionali o internazionali, l’Associazione si attiva per ottenere le risorse necessarie per il completamento dei progetti stessi.
a) dalle quote versate una tantum dai Soci, all'atto dell'ammissione; b) dai contributi annui deliberati dal Consiglio Direttivo; c) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali; d) dalle elargizioni, donazioni e lasciti eventualmente disposti da terzi a favore dell'Associazione; e) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari.
Le entrate sono date dalla rendita del suo patrimonio, dalle quote una tantum e dai contributi versati dai Soci per la attività istituzionale nonché dai proventi dai corsi e dal rilascio di attestazioni. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per il primo anno, l'inizio dell'esercizio è fissato a partire dalla data di costituzione dell'Associazione. I Soci non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione la cui amministrazione è affidata al Consiglio Direttivo. Sussiste il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che per disposizioni di legge.
Sono Organi della Associazione: a) l'Assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente e uno o due Vice Presidenti; d) il Collegio dei Revisori dei Conti (ove costituito); e) il Collegio dei Probiviri.
L'Assemblea è costituita dai Soci Benemeriti, Effettivi ed Ordinari in regola con il versamento dei contributi richiesti dal Consiglio Direttivo, nonché dai Soci Aderenti e dai Soci Istituzionali. In sede assembleare i Soci hanno diritto ai seguenti voti: Soci Benemeriti 3 voti cadauno; Soci Effettivi 2 voti cadauno; Soci Ordinari 1 voto cadauno; Soci Aderenti 1 voto cadauno; Soci Istituzionali partecipano in qualità di osservatori senza diritto di voto
L'Assemblea: a) approva il bilancio consuntivo annuale e la relazione di accompagnamento; b) ratifica i membri del Consiglio Direttivo designati dai Soci ai sensi dell’art. 24; c) elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nonché il relativo Presidente deliberandone, eventualmente, le indennità di carica; d) elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; e) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto; f) delibera sulle proposte di scioglimento e sulla devoluzione del residuo patrimonio dell'Associazione; g) delibera su qualsiasi altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea è convocata dal Presidente; in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano di età. La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno. L'avviso deve essere inviato, con fax, via e-mail, o lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata dal Presidente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. In tutti gli altri casi è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. E' convocata altresì quando ne facciano richiesta scritta e motivata un numero di Soci tale da rappresentare almeno un quinto dei voti in Assemblea.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. All'inizio dei lavori, su proposta del Presidente, gli intervenuti nominano il Segretario dell'Assemblea.
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata per delega almeno la metà dei voti spettanti secondo i criteri indicati all'art.18. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti direttamente o rappresentati per delega. Salvo quanto previsto espressamente nel presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei voti spettanti ai presenti direttamente o per delega. Di ogni Assemblea viene redatto un Verbale che va trascritto su apposito libro vidimato inizialmente da Notaio e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
Ogni Socio, purché ne abbia il diritto, ai sensi del precedente art. 18, può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro Socio che abbia diritto di intervento. Ogni Socio non può avere più di una delega.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 componenti, come segue: a) da 2 rappresentanti nominati da ciascuno dei Soci Benemeriti; b) da 1 rappresentante nominato da ciascuno dei Soci Effettivi; c) da 1 rappresentante nominato da ciascuno dei Soci Ordinari; d) da 1 rappresentante nominato da ciascuno dei Soci Aderenti.
Qualora i Soci non procedano alle designazioni di loro competenza entro la l'Assemblea di nomina, il Consiglio Direttivo si intenderà, comunque, validamente designato con le designazioni effettuate a tale data dagli altri Soci. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni con decorrenza dalla data dell'Assemblea in cui si è dato atto delle designazioni da parte dei Soci. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo entra in carica dopo l'Assemblea che lo ha costituito e termina il suo mandato corrispondentemente con la presentazione dei bilanci relativi al secondo anno di attività. I Soci possono sostituire i loro rappresentanti nel corso del biennio di carica mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno indirizzata al Presidente. Peraltro decade dalla carica il componente del Consiglio Direttivo ove per qualsiasi causa il Socio, che l'ha designato, cessi di far parte dell'Associazione, o nel caso in cui venga meno il rapporto con il soggetto che l'ha designato, o ancora nel caso in cui non abbia partecipato a tre riunioni consecutive di Consiglio Direttivo. In tali ultimi casi il Socio rappresentato dovrà provvedere, tempestivamente, alla sua sostituzione. Un Consigliere subentrato nel corso del biennio decade al termine del biennio stesso. Fanno parte, altresì, del Consiglio Direttivo con voto consultivo il Past President e i rappresentanti dei Soci Istituzionali. Ai fini delle deliberazioni, ai Consiglieri vengono attribuiti i voti come segue: - Consiglieri designati dai Soci Benemeriti: 3 voti - Consiglieri designati dai Soci Effettivi: 3 voti - Consiglieri designati dai Soci Ordinari: 2 voti - Consiglieri designati dai Soci Aderenti: 1 voto Il Consiglio Direttivo può costituire Commissioni e Gruppi di lavoro per la trattazione di specifici argomenti e per la definizione di specifici progetti, nominandone i rispettivi coordinatori i quali sono invitati, come osservatori, alle riunioni del Consiglio Direttivo stesso.
a) elegge, tra i suoi membri, il Presidente e uno o due Vice Presidenti; b) determina le direttive generali e particolari per l'attività dell'Associazione; c) approva il bilancio di previsione e la misura dei contributi annui; d) predispone per l'approvazione dell'Assemblea, il bilancio consuntivo e la relazione di accompagnamento; e) è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, tranne quelli di esclusiva competenza dell'Assemblea, con facoltà di delegarli, in tutto o in parte, ad uno o più suoi componenti; f) può nominare il segretario; può altresì nominare procuratori e mandatari in genere per determinati atti; g) decide in merito alle domande di ammissione a Soci.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno quindici giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione, da inviarsi telegraficamente, via e-mail o con telefax, deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno. La convocazione del Consiglio Direttivo, in caso di particolare urgenza, può essere fatta telegraficamente, via e-mail, o con telefax almeno cinque giorni prima della riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai presenti, ma con almeno i voti positivi di tre consiglieri. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto un Verbale che va trascritto su apposito libro vidimato inizialmente da Notaio e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Presidente ed il o i Vice Presidenti durano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Consiglieri e sono rieleggibili consecutivamente per non più di due ulteriori mandati. In caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro tempestiva sostituzione. I sostituti scadranno da tali cariche alla scadenza del loro mandato di Consiglieri. Il Presidente: a) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; b) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sull'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari; c) sovraintende alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione; d) cura la compilazione dei bilanci; e) esercita gli altri poteri che gli vengono demandati dal Consiglio Direttivo;
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le proprie attribuzioni sono demandate al Vice Presidente, o al Vice-Presidente più anziano nel caso siano stati nominati due Vice Presidenti.
Il presidente ha la rappresentanza legale e giudiziaria dell'Associazione di fronte a terzi ed ha firma libera per l'esecuzione delle deliberazioni sia dell'Assemblea che del Consiglio Direttivo.
L'assemblea può deliberare di costituire un Collegio dei Revisori dei Conti composto di tre componenti cui affidare il controllo dell'amministrazione dell'Associazione. I Revisori dei Conti restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ad essi spetta annualmente il compenso nella misura eventualmente determinata dall'Assemblea all'atto della nomina.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra i non soci. Il Collegio nomina il Presidente nel proprio seno. I Probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Sono deferite al Collegio dei Probiviri le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto. Sono inoltre deferite al Collegio dei Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, le controversie in materia elettiva, organizzativa o di qualunque altra natura che trovino comunque fondamento nelle regole associative e che non si siano potute definire bonariamente tra l'Associazione ed i soci e tra i soci tra di loro. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono assunte sulla base delle normative statutarie nonché di criteri di deontologia associativa. Il Collegio dei Probiviri può dichiarare la decadenza dei Soci che abbiano contravvenuto agli obblighi del presente Statuto, tra cui il pagamento dei contributi, o per gravi ragioni che rendessero incompatibile la loro presenza in Associazione. Il provvedimento di decadenza viene comunicato ai soci interessati mediante lettera raccomandata e non assolve gli stessi dal versamento delle quote dovute all'Associazione.
Ai servizi amministrativi e tecnici, necessari al funzionamento dell'Associazione, può essere preposto un Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, al di fuori dei propri componenti. Spetta al Segretario provvedere all'organizzazione degli uffici ed alla regolare esecuzione dell'attività, secondo le direttive impartite dal Presidente.
Le deliberazioni dell'Assemblea concernenti proposte di modifica al presente Statuto devono essere adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti spettanti ai Soci. Ai Soci che in sede di Assemblea abbiano dissentito sulle modifiche adottate è consentito il diritto di recesso da notificare al Presidente a mezzo raccomandata A.R. entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.
Le proposte di scioglimento dell'Associazione saranno prese in considerazione dall'Assemblea se deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei voti o se presentate per iscritto da almeno un quarto dei voti spettanti ai Soci. Per la validità della deliberazione dell'Assemblea, è necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quarti dei voti spettanti ai Soci. L'Assemblea procede, altresì, alla nomina di due o più commissari liquidatori.
I beni che si residueranno dalla liquidazione saranno devoluti, su delibera dell'Assemblea, ad altro Ente che abbia fini analoghi a quelli dell'Associazione o che operi nel settore della normativa tecnica, non avente scopo di lucro, o, in mancanza di pronunzia da parte dell'Assemblea secondo quanto stabilito dall'art. 31 del codice civile.