Statuto

Statuto approvato dall’Assemblea Straordinaria del 11 marzo 2015.

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    ART 1: Costituzione

    E' costituita l'Associazione denominata "PROSIEL"

    PROSIEL è una Associazione senza scopo di lucro, costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del Codice Civile.
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    ART 2: Finalità

    L'Associazione ha come finalità la promozione della sicurezza e dell'innovazione elettrica per un uso razionale, efficiente e sicuro dell'energia elettrica.
    In particolare, Prosiel si propone di:

    In particolare, Prosiel:
    a. Essere un punto di riferimento per le Autorità Governative competenti nella definizione di un sistema efficace di verifiche periodiche degli impianti elettrici, che possa garantire la sicurezza degli immobili e dei loro fruitori. Prosiel si propone nel contempo di favorire l'utilizzo della certificazione dei prodotti e si impegna affinché il sistema legislativo in vigore venga attuato, collaborando anche con gli Enti normatori affinché le norme vengano applicate e venga incentivato il controllo volontario, l'adeguamento e la manutenzione degli impianti.
    b. Supportare l'intera filiera elettrica nel promuovere una cultura elettrica moderna, che favorisca l'uso delle più recenti tecnologie per l'automazione degli edifici. A tal proposito, Prosiel, nel riconoscere il ruolo del progettista e dell'installatore quali figure centrali per garantire la sicurezza degli impianti elettrici, promuove attività di formazione nei loro riguardi per valorizzare le loro professionalità per favorire negli impianti civili ed industriali l'applicazione delle più avanzate tecnologie.
    c. Favorire l'innovazione dei nuovi impianti elettrici per rispondere alle esigenze della vita moderna e garantire una adattabilità ai bisogni futuri.
    d. Promuovere l'ammodernamento degli impianti esistenti obsoleti affinché il proprietario immobiliare possa usufruire dei benefici delle nuove tecnologie in termini di maggiore sicurezza ed efficienza energetica.
    e. Aiutare l'utente finale nello sviluppo di una maggiore conoscenza dell'impianto elettrico, informandolo in merito al corretto utilizzo e alla periodica manutenzione per mantenerlo in efficienza e in totale sicurezza.


    Per il conseguimento della sua finalità, l'Associazione può aderire ad altri Enti tra cui Società, Associazioni e fondazioni nazionali e internazionali, può compiere operazioni immobiliari/mobiliari e ogni altra azione opportuna. Può promuovere studi, incontri, iniziative, rilasciare attestazioni, realizzare pubblicazioni, materiale informativo e prodotti multimediali.
    Può attivarsi per richiedere finanziamenti pubblici nazionali o internazionali per specifici progetti.
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    ART 3: Sede

    L'Associazione ha sede legale in Milano.
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    ART 4: Categorie dei soci

    Possono essere Soci i soggetti privati e pubblici nazionali e internazionali che condividano la finalità dell'Associazione.
    I Soci dell'Associazione si distinguono in due categorie:
    a. "Ordinari" - soggetti che intendono contribuire all'Associazione con un contributo economico significativo;
    b. "Aderenti" - soggetti che intendono contribuire alla finalità dell'Associazione tramite l'operato della propria Realtà.
    E' competenza del Consiglio Direttivo deliberare in merito alle categorie di inquadramento dei Soci sia per quanto riguarda l'atto di ammissione, sia per quanto attiene l'eventuale trasferimento del Socio da una categoria all'altra nel corso del rapporto associativo salvo in ogni caso quanto previsto dall'articolo 6.
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    ART 5: Procedura per l'ammissione a Socio

    I soggetti di cui all'articolo 4 che intendano divenire Soci devono presentare per scritto domanda al Consiglio Direttivo, indicando la categoria di Socio e la fascia contributiva con la quale intendono partecipare a Prosiel.
    Il Consiglio Direttivo analizza la richiesta e delibera in merito all'ammissione in base alla coerenza delle finalità del soggetto richiedente con la finalità di Prosiel. Le deliberazioni circa l'ammissione a Socio e la categoria di inquadramento devono essere adottate a maggioranza dei voti spettanti ai consiglieri in carica e vengono comunicate per scritto con lettera al richiedente.
    Il nuovo Socio deve pagare un contributo di ammissione fisso ed invariabile a fondo perduto che è indipendente rispetto al mese di ingresso nell' Associazione.
    La qualifica di Socio diviene effettiva a seguito di tale pagamento.
    L'eventuale delibera negativa del Consiglio Direttivo deve essere motivata e contro la stessa è possibile ricorrere ai Probiviri nei modi previsti dall'articolo 30.
    La presentazione delle domande di ammissione a Socio comporta di per sé l'accettazione dello Statuto dell' Associazione.
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    ART 6: Contributi associativi annuali

    I Soci Ordinari o Aderenti versano un contributo annuale come da tabella da approvarsi dall'Assemblea.
    Il Consiglio Direttivo annualmente, entro il 30 giugno, può proporre un aggiornamento della tabella approvata dall'Assemblea, senza necessità di modificare lo statuto che dovrà essere sottoposta per approvazione all'Assemblea. La relativa delibera deve comunque essere tempestivamente portata a conoscenza di tutti i Soci. Il Socio, entro il 30 settembre, può comunicare un eventuale cambio di fascia contributiva per l'anno successivo. Tale comunicazione verrà poi portata in Consiglio per le conseguenti delibere.
    Solo per l'anno di ammissione, il contributo associativo annuale sarà fisso ed invariabile indipendentemente dal mese di ingresso per i Soci Aderenti mentre sarà riproporzionato (rateo) in base del mese di ingresso per i Soci Ordinari.
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    ART 7: Doveri dei Soci

    I Soci dell'Associazione sono tenuti a:
    a. designare i componenti del Consiglio Direttivo secondo quanto previsto nella tabella approvata dall'Assemblea;
    b. diffondere la conoscenza dell'Associazione;
    c. rispettare le norme statutarie;
    d. collaborare per il conseguimento della finalità di Prosiel, anche assicurando la partecipazione alle attività associative;
    e. seguire le direttive Sociali fissate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
    f. versare entro le date stabilite di ogni anno i contributi associativi annuali (vedi articolo 6);
    g. segnalare irregolarità, abusi e quant'altro dovessero rilevare nell'ambito delle attività d'interesse dell'Associazione;
    h. astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione.
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    ART 8: Durata del rapporto associativo e recesso

    Il rapporto associativo decorre dalla data indicata nella lettera di ammissione a Socio (vedi articolo 5) e scade al 31 dicembre di ogni anno.
    Qualora entro il 30 settembre non si riceva una formale disdetta (vedi articolo 9) il rapporto associativo si intende tacitamente rinnovato per un altro anno.
    Al Socio resta la facoltà di interrompere il rapporto associativo ai sensi dell'articolo 29.
    La qualifica di Socio non è trasferibile.
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    ART 9: Perdita della qualità di Socio

    La qualità di Socio si perde:
    a. per recesso (vedi articolo 8);
    b. per il mancato adempimento dei doveri dei Soci (vedi articolo 7);
    c. per scioglimento dell'Associazione (vedi articolo 29);
    d. per mancata partecipazione del Rappresentante a 3 (tre) Consigli Direttivi consecutivi;
    e. per decisione del Consiglio Direttivo;
    f. per decisione del Collegio dei Probiviri.
    La comunicazione all'Associato per la perdita della qualità di Socio dovrà avvenire mediante lettera raccomandata.
    L'Associato è tenuto comunque al pagamento dell'intero contributo associativo annuale.
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    ART 10: Sostegno all'Associazione e ai progetti

    E' consentito a soggetti terzi (imprese private, Associazioni, soggetti pubblici e privati, etc), che condividono la finalità di Prosiel, di contribuire al sostegno dell'Associazione o di finanziare specifici progetti attraverso una volontaria liberalità.
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    ART 11: Patrimonio ed entrate

    Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
    a. dai contributi di ammissione versati una tantum dai Soci, all'atto dell'ammissione (vedi articolo 5);
    b. dai contributi associativi versati annualmente dai Soci (vedi articolo 6);
    c. dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
    d. dalle volontarie liberalità erogate dai soggetti sostenitori (vedi articolo 10);
    e. dalle elargizioni, donazioni e lasciti eventualmente disposti da terzi a favore dell' Associazione;
    f. dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
    g. dalla rendita del patrimonio;
    h. dai ricavi per eventuali servizi.

    L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
    I Soci non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione la cui amministrazione è affidata al Consiglio Direttivo.
    In caso di perdita della qualità di Socio (vedi articolo 9), all'Associato uscente non è rimborsata alcuna quota di partecipazione al patrimonio.
    Sussiste il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' Associazione, salvo per disposizioni di legge.
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    ART 12: Organi

    Sono Organi della Associazione:
    a. l'Assemblea;
    b. il Consiglio Direttivo;
    c. il Presidente e uno o due Vice Presidenti;
    d. il Collegio dei Revisori dei Conti (ove costituito);
    e. il Collegio dei Probiviri (ove costituito).
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    ART 13: Costituzione dell'Assemblea e diritto di voto

    L'Assemblea è costituita dai Soci Ordinari ed Aderenti in regola con il versamento dei contributi associativi annuali.
    In sede assembleare i Soci hanno diritto a voti secondo quanto riportato nella tabella approvata dall'Assemblea.
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    ART 14: Attribuzioni dell'Assemblea

    L'Assemblea:
    a. approva il bilancio consuntivo annuale e la relazione di accompagnamento;
    b. approva la tabella proposta dal Consiglio Direttivo, contenente l'importo dei contributi di ammissione, dei contributi associativi annuali, i diritti di voto in Assemblea e il numero di componenti nel Consiglio Direttivo;
    c. elegge i componenti del Consiglio Direttivo designati dai Soci ai sensi dell'articolo 19;
    d. elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nonché il relativo Presidente deliberandone, eventualmente, le indennità di carica;
    e. elegge i componenti del Collegio dei Probiviri;
    f. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
    g. delibera sulle proposte di scioglimento e sulla devoluzione del residuo patrimonio dell'Associazione;
    h. delibera su qualsiasi altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo.
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    ART 15: Convocazione dell'Assemblea

    L'Assemblea è convocata dal Presidente; in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano di età.
    La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno. L'avviso deve essere inviato con fax o e-mail o lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
    L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata dal Presidente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
    In tutti gli altri casi è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
    E' convocata altresì quando ne facciano richiesta scritta e motivata un numero di Soci tale da rappresentare almeno un quinto dei voti in Assemblea.
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    ART 16: Presidente dell'Assemblea

    L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell' Associazione.
    All'inizio dei lavori, su proposta del Presidente, gli intervenuti nominano il Segretario dell' Assemblea.
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    ART 17: Validità delle delibere dell'Assemblea

    L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata per delega almeno la metà dei voti spettanti secondo i criteri indicati all'articolo 13. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti direttamente o rappresentati per delega. Salvo quanto previsto espressamente nel presente Statuto, l' Assemblea delibera a maggioranza dei voti spettanti ai presenti direttamente o per delega. Di ogni Assemblea viene redatto un Verbale che va trascritto su apposito libro vidimato inizialmente da Notaio e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
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    ART 18: Rappresentanza in Assemblea

    Ogni Socio, purché ne abbia il diritto, ai sensi del precedente articolo 13, può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta conferita a terzi o a un altro Socio che abbia diritto di intervento. Ogni Socio non può avere più di una delega.
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    ART 19: Consiglio Direttivo

    Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque componenti designati dai Soci nel numero massimo indicato per ciascun Socio in relazione alla fascia contributiva stabilita nella tabella approvata dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea (vedi articolo 14) e resta in carica per due anni fino all'Assemblea che approva il bilancio del secondo anno di attività.
    I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Fa parte, altresì, del Consiglio Direttivo con voto consultivo il Past President.
    Possono essere invitati a partecipare in via permanente alle riunioni del Consiglio Direttivo, con voto consultivo e per tutto il biennio in cui ciascun Consiglio Direttivo resta in carica, i soggetti che evidenzino un interesse in tal senso e che il Consiglio Direttivo reputi in grado di contribuire ad un più ampio raggiungimento delle finalità dell'Associazione.
    Il Consiglio Direttivo può costituire Commissioni e Gruppi di lavoro per la trattazione di specifici argomenti e per la definizione di specifici progetti, nominandone i rispettivi coordinatori i quali sono invitati, come osservatori, alle riunioni del Consiglio Direttivo stesso.
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    ART 20: Designazione, cooptazione e decadenza dei componenti del Consiglio Direttivo

    20.1 Designazione
    I Soci devono designare i propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo all'atto dell'ammissione a Socio o alla scadenza del Consiglio Direttivo. La designazione dovrà essere comunicata per scritto con lettera.
    Qualora i Soci non procedano alle designazioni di loro competenza, il Consiglio Direttivo si intenderà, comunque, validamente designato con le designazioni effettuate a tale data dagli altri Soci. I soggetti designati devono essere eletti dall' Assemblea (vedi articolo 14).

    20.2 Cooptazione
    I Soci che devono cooptare un loro rappresentante in Consiglio Direttivo, dovranno comunicare la cooptazione per scritto con lettera. Il nuovo consigliere dovrà poi essere eletto alla successiva Assemblea; nel frattempo può esercitare i diritti di voto. Il Consigliere entrante scade con lo scadere del biennio del Consiglio Direttivo.

    20.3 Decadenza
    Il componente del Consiglio Direttivo decade dalla carica ove per qualsiasi causa il Socio, che l'ha designato, cessi di far parte dell'Associazione o nel caso in cui venga meno il rapporto con il soggetto che l'ha designato.
    In caso di decadenza del componente del Consiglio Direttivo, il Socio rappresentato dovrà provvedere tempestivamente alla sua cooptazione.
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    ART 21: Attribuzioni del Consiglio Direttivo

    Il Consiglio Direttivo:
    a. approva il bilancio di previsione;
    b. predispone per l'approvazione dell' Assemblea, il bilancio consuntivo e la relazione di accompagnamento;
    c. propone l'aggiornamento della Tabella da approvarsi dall'Assemblea (vedi articolo 6);
    d. elegge, tra i suoi componenti, il Presidente e uno o due Vice Presidenti;
    e. può nominare il segretario;
    f. può nominare procuratori e mandatari in genere per determinati atti;
    g. determina le direttive generali e particolari per l'attività dell'Associazione;
    h. è investito dei più ampi poteri per la gestione straordinaria e ordinaria dell'Associazione, tranne quelli di esclusiva competenza dell'Assemblea, con facoltà di delegarli, in tutto o in parte, a uno o più suoi componenti;
    i. valuta le domande di ammissione a Soci e le propone all' Assemblea.
    j. decide in merito alla perdita della qualità di Socio per gli associati che abbiano contravvenuto ai doveri dei Soci (vedi articolo 7) e in generale agli obblighi del presente Statuto.
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    ART 22: Convocazione e riunione del Consiglio Direttivo

    Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno quindici giorni prima della riunione.
    L'avviso di convocazione deve essere inviato per scritto via fax o via e-mail e deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
    In caso di particolare urgenza può essere inviata 5 (cinque) giorni prima della data stabilita.
    Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
    Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai presenti, ma con almeno i voti positivi di tre consiglieri.
    Di ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale che va trascritto su apposito libro vidimato inizialmente da Notaio e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
    E' facoltà del Presidente prevedere che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano in audio/video conferenza, condizionatamente al fatto che vengano garantiti: l'individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario; l'identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.
    E' altresì facoltà del Presidente prevedere che le deliberazioni del Consiglio Direttivo siano adottate mediante consultazione scritta o consenso scritto, salvo opposizione di uno o più consiglieri. La delibera si intende adottata se il voto favorevole dei consiglieri è espresso mediante sottoscrizione di un unico documento (ovvero di più documenti contenenti lo stesso testo di decisione), da trasmettere alla sede dell'Associazione entro il termine fissato di volta in volta. Le delibere adottate devono essere trascritte senza indugio nel libro verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
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    ART 23: Presidente e Vice Presidenti

    Il Presidente e il o i Vice Presidenti durano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Consiglieri e sono rieleggibili consecutivamente per non più di due ulteriori mandati.
    In caso di cessazione anticipata della carica per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro tempestiva sostituzione.
    I sostituti scadranno da tali cariche alla scadenza del loro mandato di Consiglieri.
    Il Presidente:
    a. deve rappresentare e promuovere l' Associazione nei confronti di terzi tra cui opinion leader, organi di stampa e Istituzioni governative;
    b. deve garantire e supervisionare l'immagine dell'Associazione.
    c. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
    d. vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sull'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari;
    e. sovraintende alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione;
    f. cura la compilazione dei bilanci;
    g. esercita gli altri poteri che gli vengono demandati dal Consiglio Direttivo.
    In caso di assenza o impedimento del Presidente, le proprie attribuzioni sono demandate al Vice Presidente, o al Vice-Presidente più anziano, nel caso siano stati nominati due Vice Presidenti.
    I Vice Presidenti :
    a. devono supportare il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni sostituendolo nei casi indicati al presente articolo;
    b. devono rappresentare e promuovere l'Associazione nei confronti di terzi tra cui opinion leader, organi di stampa e Istituzioni governative;
    c. devono garantire e supervisionare l'immagine dell'Associazione.
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    ART 24: Legale rappresentanza

    Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziaria dell'Associazione di fronte a terzi ed ha firma libera per l'esecuzione delle deliberazioni sia dell'Assemblea che del Consiglio Direttivo.
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    ART 25: Collegio dei Revisori dei Conti

    L'assemblea può deliberare di costituire un Collegio dei Revisori dei Conti composto di tre componenti cui affidare il controllo dell'amministrazione dell'Associazione.
    I Revisori dei Conti restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
    Ad essi spetta annualmente il compenso nella misura eventualmente determinata dall'Assemblea all'atto della nomina.
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    ART 26: Collegio dei Probiviri

    L'Assemblea può deliberare di costituire un Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, eletti anche tra non Soci.
    Il Collegio nomina il Presidente nel proprio seno.
    I Probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
    Sono deferite al Collegio dei Probiviri le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto.
    Sono inoltre deferite al Collegio dei Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, le controversie in materia elettiva, organizzativa o di qualunque altra natura che trovino comunque fondamento nelle regole associative e che non si siano potute definire bonariamente tra l'Associazione e i Soci e tra i Soci tra di loro.
    Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono assunte sulla base delle normative statutarie nonché di criteri di deontologia associativa.
    Il Collegio dei Probiviri può dichiarare la perdita della qualità di Socio degli associati che abbiano contravvenuto ai doveri dei Soci (vedi articolo 7) e ad altri obblighi del presente Statuto. Il provvedimento di perdita della qualità di Socio dovrà essere comunicato agli interessati mediante lettera raccomandata.
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    ART 27: Disposizioni generali sulle cariche

    Tutte le cariche Sociali sono gratuite salvo quella dei Revisori dei Conti che può essere retribuita.
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    ART 28: Il Segretario

    Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario al di fuori dei propri componenti. Al Segretario spetta provvedere all'organizzazione degli uffici ed alla regolare esecuzione dell'attività, secondo le direttive impartite dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, ai quali risponde. Inoltre si occupa dei servizi amministrativi e tecnici necessari per il funzionamento dell'Associazione.
    La carica di Segretario è retribuita e può essere svolta da un dipendente di Prosiel o da un consulente o può essere un servizio acquistato da soggetti terzi.
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    ART 29: Modifiche allo STATUTO

    Le deliberazioni dell'Assemblea concernenti proposte di modifica del presente Statuto devono essere adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti spettanti ai Soci.
    Le deliberazioni dell'Assemblea concernenti proposte di modifica del presente Statuto possono essere deliberate anche mediante referendum, nei casi in cui sia agevole la valutazione delle proposte stesse e l'espressione del voto possa avvenire attraverso risposte semplicemente affermative o negative.
    Per l'esercizio del diritto di voto deve essere lasciato un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla data della comunicazione per posta elettronica o comunque con altri mezzi idonei a garantire e documentare l'avvenuta ricezione con la quale viene indetto il referendum.
    Anche per la validità delle delibera mediante referendum, deve essere rispettato il quorum di cui al comma 1 del presente articolo.
    Ai Soci che in sede di Assemblea abbiano dissentito sulle modifiche adottate è consentito il diritto di recesso da notificare al Presidente a mezzo raccomandata entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.
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    ART 30: Scioglimento

    Le proposte di scioglimento dell'Associazione saranno prese in considerazione dall'Assemblea se deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei voti o se presentate per iscritto da almeno un quarto dei voti spettanti ai Soci. Per la validità della deliberazione dell'Assemblea è necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quarti dei voti spettanti ai Soci.
    L'Assemblea procede, altresì, alla nomina di due o più commissari liquidatori.
    I beni che si residueranno dalla liquidazione saranno devoluti, su delibera dell'Assemblea, ad altro Ente che abbia fini analoghi a quelli dell'Associazione o che operi nel settore della normativa tecnica, non avente scopo di lucro, o, in mancanza di pronunzia da parte dell'Assemblea secondo quanto stabilito dall'articolo 31 del codice civile.
    Lo scioglimento non assolve dal versamento delle quote dovute all'Associazione.
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    ART 31: Disposizioni finali

    Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice civile per le Associazioni.

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